Pantherophis guttatus
Ultimo aggiornamento Domenica 21 Novembre 2010 22:27
CONVENZIONE DI BERNA
La convenzione di Berna,stata ratificata con la legge n. 503 del 5 Agosto 1981, ha lo scopo di difendere la conservazione della flora e della fauna europea e dei loro habitat naturali.
Essa vieta qualsiasi forma di cattura, di detenzione, di uccisione ed il commercio di tutte le specie elencate negli allegati. In particolare nell’allegato II figurano alla voce Rettili, Ophidia, Colubridae, le specie Elaphe longissima, Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla.
Invitiamo pertanto tutti gli appassionati a rispettare questa importante normativa ed a limitarci all’osservazione in natura di questi serpenti.
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CONVENZIONE DI BERNA
1) OBIETTIVO
Assicurare la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa mediante una cooperazione tra gli Stati.
2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna).
3) CONTENUTO
1. La Comunità europea è parte contraente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.
2. La fauna e la flora selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di notevole interesse che va preservato e trasmesso alle generazioni future. Oltre ai programmi nazionali di protezione, le parti contraenti della Convenzione ritengono che è necessario instaurare una cooperazione a livello europeo.
3. La Convenzione mira a promuovere la cooperazione tra gli Stati firmatari al fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali e a proteggere le specie migratrici minacciate di estinzione.
4. Le parti contraenti si impegnano a:
· attuare le politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali;
· integrare la conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e dell'ambiente;
· promuovere l'educazione nonché la divulgazione di informazioni sulla necessità di conservare le specie e i loro habitat.
5. Gli Stati membri adottano opportune leggi e regolamenti al fine di proteggere le specie di flora selvatica enumerate all'allegato I. La Convenzione vieta cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante.
6. Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II sono anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione. Per queste specie è vietato:
· qualsiasi forma di cattura, di detenzione o di uccisione intenzionali;
· il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;
· il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione;
· la distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione;
· la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti dall'animale.
7. Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita ...). Le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.
8. La Convenzione prevede deroghe alle disposizioni sopra indicate:
· nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
· per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;
· nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi publbici prioritari;
· per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, la reintroduzione e per il necessario allevamento;
· per consentire, sotto stretto controllo, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.
9. Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III, e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori.
10. È istituito un comitato permanente incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione.
11. La Convenzione di Berna è entrata in vigore il 6 giugno 1982.
ALLEGATO II (in vigore dal 5 Marzo 1998)
- Specie di fauna rigorosamente protette -
Rettili
. TESTUDINES
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica * (1)
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Trionychidae
Rafetus euphraticus
Trionyx triunguis
. SAURIA
Gekkonidae
Cyrtodactylus kotschyi
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio (Agama stellio) *
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) *
Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) *
Gallotia galloti
Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) *
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta clarkorum
Lacerta dugesii
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Anguidae
Ophisaurus apodus
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) *
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
. OPHIDIA
Colubridae
Coluber cypriensis
Coluber gemonensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis * (2)
Coluber najadum * (3)
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix megalocephala
Natrix tessellata
Telescopus fallax
Viperidae
Vipera albizona
Vipera ammodytes
Vipera barani
Vipera kaznakovi
Vipera latasti
Vipera lebetina * (4)
Vipera pontica
Vipera ursinii
Vipera wagneri
Vipera xanthina
Anfibi
. CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani (Salamandra luschani) *
Salamandra atra * (5)
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus dobrogicus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus montandoni
Plethodontidae
Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) *
Speleomantes genei (Hydromantes genei) *
Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) *
Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) *
Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) *
Proteidae
Proteus anguinus
. ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelodytes caucasicus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana holtzi
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Note all'Allegato II
Il 3 dicembre 1993 il Comitato permanente per la Convenzione ha adottato la seguente Raccomandazione (n. 39 -1993):
"Il Comitato permanente della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa raccomanda, ai sensi dell'Articolo 14 della Convenzione, che nell'attuare la Convenzione le Parti contraenti tengano conto delle osservazioni tecniche in appresso. Gli asterischi indicano che il nome della specie è stato modificato, e la denominazione precedente figura tra parentesi.
A seguire è indicato l'aggiornamento tassonomico.
1. Mauremys caspica è stata divisa in due nuove specie:
· Mauremys caspica
· Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)
2. Coluber jugularisè stata divisa in due nuove specie:
· Coluber jugularis
· Coluber caspicus (Coluber jugularis caspicus)
3. Coluber najadumè stata divisa in due nuove specie:
· Coluber najadum
· Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)
4. Vipera lebetinaè stata divisa in due nuove specie:
· Vipera lebetina
· Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
5. Salamandra atraè stata divisa in due nuove specie:
· Salamandra atra
· Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)
ALLEGATO III
- Specie di fauna protette -
Rettili
Tutte le specie non incluse nell'Allegato II
Anfibi
Tutte le specie non incluse nell'Allegato II