Ultimo aggiornamento Domenica 21 Novembre 2010 22:27

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CONVENZIONE DI BERNA

La convenzione di Berna,stata ratificata con la legge n. 503 del 5 Agosto 1981, ha lo scopo di difendere la conservazione della flora e della fauna europea e dei loro habitat naturali.

Essa vieta qualsiasi forma di cattura, di detenzione, di uccisione ed il commercio di tutte le specie elencate negli allegati. In particolare nell’allegato II figurano alla voce Rettili, Ophidia, Colubridae, le specie Elaphe longissima, Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla.

Invitiamo pertanto tutti gli appassionati a rispettare questa importante normativa ed a limitarci all’osservazione in natura di questi serpenti.

 

* * *

CONVENZIONE DI BERNA

 

1) OBIETTIVO
Assicurare la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa mediante una cooperazione tra gli Stati.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna).

3) CONTENUTO

1. La Comunità europea è parte contraente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

2. La fauna e la flora selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di notevole interesse che va preservato e trasmesso alle generazioni future. Oltre ai programmi nazionali di protezione, le parti contraenti della Convenzione ritengono che è necessario instaurare una cooperazione a livello europeo.

3. La Convenzione mira a promuovere la cooperazione tra gli Stati firmatari al fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali e a proteggere le specie migratrici minacciate di estinzione.

4. Le parti contraenti si impegnano a:
· attuare le politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali; 
· integrare la conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e dell'ambiente; 
· promuovere l'educazione nonché la divulgazione di informazioni sulla necessità di conservare le specie e i loro habitat.

5. Gli Stati membri adottano opportune leggi e regolamenti al fine di proteggere le specie di flora selvatica enumerate all'allegato I. La Convenzione vieta cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante.

6. Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II sono anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione. Per queste specie è vietato:
· qualsiasi forma di cattura, di detenzione o di uccisione intenzionali; 
· il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo; 
· il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione; 
· la distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione; 
· la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti dall'animale.

7. Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita ...). Le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.

8. La Convenzione prevede deroghe alle disposizioni sopra indicate:
· nell'interesse della protezione della flora e della fauna; 
· per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà; 
· nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi publbici prioritari; 
· per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, la reintroduzione e per il necessario allevamento; 
· per consentire, sotto stretto controllo, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.

9. Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III, e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori.

10. È istituito un comitato permanente incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione.

11. La Convenzione di Berna è entrata in vigore il 6 giugno 1982.

 

 

ALLEGATO II (in vigore dal 5 Marzo 1998)

- Specie di fauna rigorosamente protette -

Rettili


. TESTUDINES

Testudinidae
Testudo graeca 
Testudo hermanni 
Testudo marginata 

Emydidae
Emys orbicularis 
Mauremys caspica *
(1) 

Dermochelyidae
Dermochelys coriacea 

Cheloniidae
Caretta caretta 
Chelonia mydas 
Eretmochelys imbricata 
Lepidochelys kempii 

Trionychidae
Rafetus euphraticus 
Trionyx triunguis

 

SAURIA

Gekkonidae
Cyrtodactylus kotschyi 
Phyllodactylus europaeus 
Tarentola angustimentalis 
Tarentola boettgeri 
Tarentola delalandii 
Tarentola gomerensis 

Agamidae
Stellio stellio (Agama stellio) 

Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon

Lacertidae
Algyroides fitzingeri 
Algyroides marchi 
Algyroides moreoticus 
Algyroides nigropunctatus 
Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) *
Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) 
Gallotia galloti

Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) *
Gallotia stehlini 
Lacerta agilis 
Lacerta clarkorum 
Lacerta dugesii 
Lacerta graeca 
Lacerta horvathi 
Lacerta lepida 
Lacerta parva 
Lacerta princeps 
Lacerta schreiberi 
Lacerta trilineata 
Lacerta viridis 
Ophisops elegans 
Podarcis erhardii 
Podarcis filfolensis 
Podarcis lilfordi 
Podarcis melisellensis 
Podarcis milensis 
Podarcis muralis 
Podarcis peloponnesiaca 
Podarcis pityusensis 
Podarcis sicula 
Podarcis taurica 
Podarcis tiliguerta 
Podarcis wagleriana

Anguidae
Ophisaurus apodus

Scincidae
Ablepharus kitaibelii 
Chalcides bedriagai 
Chalcides ocellatus 
Chalcides sexlineatus 
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) * 
Chalcides viridianus 
Ophiomorus punctatissimus

 

OPHIDIA

Colubridae
Coluber cypriensis 
Coluber gemonensis 
Coluber hippocrepis 
Coluber jugularis *
(2)
Coluber najadum *
(3) 
Coluber viridiflavus 
Coronella austriaca 
Elaphe longissima 
Elaphe quatuorlineata 
Elaphe situla 
Natrix megalocephala 
Natrix tessellata 
Telescopus fallax

Viperidae
Vipera albizona 
Vipera ammodytes 
Vipera barani 
Vipera kaznakovi 
Vipera latasti 
Vipera lebetina *
(4) 
Vipera pontica 
Vipera ursinii 
Vipera wagneri 
Vipera xanthina

 

Anfibi

. CAUDATA

Salamandridae
Chioglossa lusitanica 
Euproctus asper 
Euproctus montanus 
Euproctus platycephalus 
Mertensiella luschani (Salamandra luschani) *
Salamandra atra *
(5) 
Salamandrina terdigitata 
Triturus carnifex 
Triturus cristatus 
Triturus dobrogicus 
Triturus italicus 
Triturus karelinii 
Triturus montandoni 

Plethodontidae
Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) *
Speleomantes genei (Hydromantes genei) *
Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) *
Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) *
Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) *

Proteidae
Proteus anguinus

 

ANURA

Discoglossidae
Alytes cisternasii 
Alytes muletensis 
Alytes obstetricans 
Bombina bombina 
Bombina variegata 
Discoglossus galganoi 
Discoglossus jeanneae 
Discoglossus montalentii 
Discoglossus pictus 
Discoglossus sardus 
Neurergus crocatus 
Neurergus strauchi 

Pelobatidae
Pelobates cultripes 
Pelobates fuscus 
Pelodytes caucasicus 
Pelobates syriacus 

Bufonidae
Bufo calamita 
Bufo viridis 

Hylidae
Hyla arborea 
Hyla meridionalis 
Hyla sarda 

Ranidae
Rana arvalis 
Rana dalmatina 
Rana holtzi 
Rana iberica 
Rana italica 
Rana latastei 

 

Note all'Allegato II

Il 3 dicembre 1993 il Comitato permanente per la Convenzione ha adottato la seguente Raccomandazione (n. 39 -1993):
"Il Comitato permanente della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa raccomanda, ai sensi dell'Articolo 14 della Convenzione, che nell'attuare la Convenzione le Parti contraenti tengano conto delle osservazioni tecniche in appresso. Gli asterischi indicano che il nome della specie è stato modificato, e la denominazione precedente figura tra parentesi.

A seguire è indicato l'aggiornamento tassonomico.


1. Mauremys caspica è stata divisa in due nuove specie
· Mauremys caspica 
· Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)


2. Coluber jugularisè stata divisa in due nuove specie: 
· Coluber jugularis 
· Coluber caspicus (Coluber jugularis caspicus)


3. Coluber najadumè stata divisa in due nuove specie: 
· Coluber najadum 
· Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)


4. Vipera lebetinaè stata divisa in due nuove specie: 
· Vipera lebetina 
· Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)


5. Salamandra atraè stata divisa in due nuove specie: 
· Salamandra atra 
· Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)

 

 

ALLEGATO III

- Specie di fauna protette -

 

Rettili
Tutte le specie non incluse nell'Allegato II

 

Anfibi
Tutte le specie non incluse nell'Allegato II

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